Entrerà in vigore il prossimo 16 marzo il REGOLAMENTO (UE) 2025/351 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2025 che apporterà modifiche ai Regolamenti (UE) n. 10/2011 e 2022/1616, e (CE) n. 2023/2006, affrontando questioni come la purezza delle sostanze, l’uso di materiali riciclati, e le buone pratiche di fabbricazione. L’obiettivo è migliorare la sicurezza dei materiali plastici, tenendo conto del riciclo e dell’uso ripetuto. Le modifiche riguardano anche l’etichettatura, la dichiarazione di conformità e le procedure di controllo, per garantire la protezione della salute umana. Sono previste misure transitorie per consentire agli operatori economici di adeguarsi alle nuove disposizioni.
Il Regolamento (UE) 2025/351 dunque modifica la normativa europea sui MOCA in plastici, in particolare per quanto riguarda:
• Ambiguità nella definizione di “strati di materia plastica”
• Definizione di additivi: chiarimenti sulla definizione di “additivi”, in particolare per i materiali solidi legati chimicamente ai polimeri.
• Sostanze UVCB e necessità di allineare il regolamento (UE) n. 10/2011 al regolamento (CE) n. 1907/2006 riguardo alle sostanze di composizione sconosciuta o variabile (UVCB).
• Sostanze utilizzate intenzionalmente
• Identità delle sostanze autorizzate
• Biocidi
• Purezza delle sostanze: definizione del concetto di purezza delle sostanze
• Sostanze da rifiuti: prescrizione di un elevato livello di purezza per le sostanze prodotte a partire dai rifiuti
• Rilavorazione dei sottoprodotti: stabilire norme per la rilavorazione sicura dei sottoprodotti, distinguendoli dai prodotti soggetti al regolamento (UE) 2022/1616
• Materiali riutilizzabili: fornire informazioni agli utilizzatori su come prevenire il deterioramento dei materiali plastici destinati all’uso ripetuto.
• Istruzioni per l’uso: considerare la necessità di fornire istruzioni speciali per l’uso sicuro dei materiali plastici
• Materiali multistrato: chiarire l’applicazione delle norme sui limiti di migrazione ai materiali multistrato multimateriali.
• Informazioni per le autorità competenti: specificare gli obblighi degli operatori economici riguardo alle informazioni da fornire alle autorità competenti.
• Campionamento per i controlli: facilitare le ispezioni da parte degli Stati membri, garantendo la possibilità di prelevare campioni nelle fasi pertinenti della fabbricazione
• Rapporto superficie/volume: Dare agli operatori economici la possibilità di scegliere tra il rapporto superficie/volume effettivo e quello fisso.
• Simulanti alimentari per formaggi: modificare le categorie dei simulanti alimentari per i formaggi.
• Dichiarazione di conformità: aumentare la sicurezza richiedendo informazioni anche sulle sostanze aggiunte non intenzionalmente.
• Prove di conformità: Specificare ulteriormente le norme sulla verifica delle prove di conformità.
• Buone pratiche di fabbricazione: stabilire norme dettagliate sulle buone pratiche di fabbricazione per la rilavorazione e il riciclo.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500351