NORMATIVA – Dal 20 gennaio sarà vietato il BPA nei MOCA

15 Gennaio 2025

Entra in vigore il 20 gennaio 2025 il Regolamento 2024/3190 che vieta sia l’utilizzo del BPA e dei suoi sali nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA), sia l’immissione sul mercato dell’Unione dei MOCA fabbricati utilizzando il BPA.

Il BPA è una sostanza chimica utilizzata nella fabbricazione di alcune plastiche
e resine. Il divieto significa che il BPA non sarà consentito nei prodotti come il rivestimento di lattine di metallo, bottiglie di plastica riutilizzabili, refrigeratori per la distribuzione dell’acqua e altri utensili da cucina.

Il divieto segue un voto positivo degli Stati membri dell’UE all’inizio
di quest’anno e un periodo di controllo da parte del Consiglio e del
Parlamento europeo, e tiene conto dell’ultima valutazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L’EFSA ha infatti concluso che il BPA ha effetti potenzialmente dannosi sul sistema immunitario e il divieto proposto è seguito sia a una consultazione pubblica che a discussioni approfondite con tutti gli Stati membri. Il BPA è già vietato nell’UE per i biberon e prodotti simili. Per la maggior parte dei prodotti, ci sarà un periodo di eliminazione graduale di 18 mesi ed eccezioni molto limitate dove non esistono alternative, per dare all’industria il tempo di adattarsi ed evitare interruzioni nella catena alimentare. Il divieto include anche altri bisfenoli che sono dannosi per i sistemi riproduttivo ed endocrino.

Disposizione transitorie

  • oggetti finali monouso MOCA

1. I MOCA monouso, fabbricati utilizzando il BPA, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026.

2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle
norme del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 20 gennaio 2028:

a) oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari adibiti alla conservazione dei prodotti alimentari seguenti:  i) ortofrutticoli, esclusi i prodotti definiti nell’allegato I della direttiva 2001/112/CE del Consiglio (13); oppure ii) prodotti della pesca definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

b) oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sui quali una vernice o un rivestimento fabbricato utilizzando il BPA è stato applicato solo sulla superficie metallica esterna.

3. Gli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari immessi sul mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere riempiti con prodotti alimentari e sigillati durante i 12 mesi successivi alla scadenza del periodo transitorio applicabile. I prodotti alimentari imballati che ne derivano possono essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

  • oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti
    alimentari

1. Gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, fabbricati utilizzando il BPA, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 luglio 2026.

2. In deroga al paragrafo 1, gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati come apparecchiature professionali di produzione alimentare, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi
per la prima volta sul mercato fino al 20 gennaio 2028.

3. Gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che sono stati immessi per la prima volta sul mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 possono rimanere sul mercato al più tardi fino al 20 gennaio 2029.

 

Il Regolamento abroga il Reg. (UE) 2018/213.

 

REGOLAMENTO (UE) 2024/3190 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2024 relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213.

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