SICUREZZA – “Da consumarsi previa cottura”, dicitura inappropriata

4 Luglio 2024

La dicitura in etichetta “Da consumarsi previa cottura” non è appropriata, in quanto non è sufficiente a modificare le consuetudini alimentari dei consumatori.

E’ quanto viene dichiarato dal Ministero della Salute rispondendo a un’interrogazione presentata in maggio dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, dall’Associazione Donne Medico Veterinario e da Eurofishmarket che chiedevano chiarimenti in merito alla corretta valutazione dei rapporti di prova in caso di positività , per norovirus, di molluschi bivalvi che riportano  in etichetta la dicitura: “da consumarsi previa cottura”.

Questa interrogazione è nata a seguito di numerose segnalazioni di operatori pubblici e privati in merito alla corretta interpretazione della Nota del Ministero della Salute n°0024557 del 16/06/2015 e delle “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”.

Il Ministero della Salute ha risposto che “ …Omissis… la nota ministeriale prot. 24557 del 16 – 06 – 2015 “Gestione delle positività per Norovirus dei molluschi bivalvi vivi (MBV) nelle aree di produzione” prevede la possibilità di apporre la scritta in etichetta “da consumarsi previa cottura” solo per i molluschi bivalvi vivi che già per consuetudine alimentare non sono consumati crudi.

Il Regolamento (CE) 178/2002 all’art. 14, Par. 3, specifica che per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione, tra l’altro, le condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Per questo motivo si ritiene che tale dicitura non si appropriata per i prodotti che si consumano abitualmente crudi, come alcuni molluschi bivalvi vivi.

Norme in discussione

Il Ministero fa presente che in sede di Commissione Europea è attualmente in corso la discussione sull’introduzione nel Regolamento (CE) 2073/2004 di criteri virologici, fra i quali i Norovirus (NoV).

La risposta del Ministero della Salute all’interrogazione conclude così: Attualmente l’attività di campionamento, finalizzata alla verifica dei criteri microbiologici negli alimenti, viene condotta dalle autorità competenti locali ai sensi delle “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004” (Intesa rep. Atti 212 del 10 novembre 2016). Nello specifico, in attesa che la Commissione Europea stabilisca i criteri per i NoV nei MBV, tale ricerca va eseguita a fronte di evidenze epidemiologiche, allerte comunitarie o su sospetto delle autorità competenti. In tali evenienze il valore guida viene indicato come “Assente nella frazione analizzata”, da gestire come criterio di sicurezza. Resta inteso che il rilievo di NoV in relazione al contesto deve essere oggetto di valutazione anche in applicazione del “Principio di precauzione” di cui all’articolo 7 del Regolamento (CE) 178/2002.”

Foto di Jean Louis Tosque da Pixabay

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